FAQ

L'AIRE è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. È stata istituita nel 1990 con la Legge 27/10/1988, n. 470 e il suo regolamento di esecuzione è il Decreto del Presidente della Repubblica 06/09/1989, n. 323.

Contiene i dati dei cittadini:

  • che hanno dichiarato spontaneamente di voler risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi
  • per i quali è stata accertata d'ufficio la residenza all'estero.

L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino (Legge 27/12/1988, n. 470, art. 6) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dal Consolato italiano all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, come la possibilità di:

  • votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'Unione Europea
  • ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni
  • rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra Unione Europea).

Ciascun Comune ha la propria AIRE e ha il compito di tenerla aggiornata. 

Esiste anche un'AIRE nazionale­ che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali e l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un'apposita procedura informatica che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi.

L'aggiornamento dell'AIRE

L'interessato deve tempestivamente comunicare all'ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.)
  • il rientro definitivo in Italia
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni. 

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall'AIRE

La cancellazione dall'AIRE avviene:

  • per iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (APR) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo
  • per perdita della cittadinanza italiana.

Il diritto di voto degli italiani residenti all'estero

I cittadini residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia.

Per le consultazioni amministrative, l'elezione diretta del presidente e del consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli elettori all'estero ricevono una cartolina-avviso con la quale li si invita a rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto.

Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, gli elettori italiani:

  • residenti nell'Unione Europea ricevono un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza
  • residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea ricevono la cartolina-avviso per rientrare in Italia a votare.

Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a carattere nazionale, é stata istituita apposita circoscrizione estero per l'elezione di sei senatori e dodici deputati: gli elettori all'estero possono così esprimere il proprio voto per corrispondenza. L'elettore all'estero riceve infatti dall'ufficio consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare stesso.
I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilitá o coloro che, per qualsiasi motivo, sono stati omessi dall'elenco degli elettori all'estero, possono comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari competenti per residenza, entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per domandare di essere reiscritti all'AIRE e poter esercitare così il diritto di voto per corrispondenza. L'ufficio consolare deve chiedere, entro 24 ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il cittadino omesso dall'elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.

L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è un parametro che permette di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente. L’ISEE consente quindi alle Pubbliche Amministrazioni di concedere l’accesso a condizioni agevolate a determinati servizi o agevolazioni tariffarie sulla base delle effettive condizioni economiche del richiedente e del suo nucleo familiare. 

Esistono sia un ISEE "standard" o "ordinario", per accedere ad una pluralità di servizi, che una serie di ISEE validi in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a chiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo.

La Circolare INPS 18/12/2014, n. 171 individua:

  • ISEE standard o ordinario: valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate
  • ISEE università: per accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un’adeguata capacità di reddito, vengono “attratti”, solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l’ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni.
  • ISEE sociosanitario: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.
  • ISEE sociosanitario-residenze: tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. In sede di calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale). Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima domanda di prestazioni e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale domanda se in favore di persone tenute agli alimenti.
  • ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
  • ISEE Corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della domanda della prestazione nell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la domanda si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa).

L'ISEE ha validità fino al 31 dicembre dello stesso anno.

L’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono due parametri che permettono di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente.

L’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso.

L’ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro derivato dalla Scala di Equivalenza in base:

  • al numero dei componenti del nucleo familiare

È possibile prenotare un appuntamento in comune chiamando il +39 0422 344164.

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale sono migrati tutti i Comuni italiani.

ANPR è istituita presso il Ministero dell’Interno come previsto dal Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 62.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/11/2014, n.194 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità d'integrazione con i diversi sistemi gestionali e i servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero.

ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.

ANPR consentirà di evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni, garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico, semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazione, immigrazione, censimento, e molto altro ancora.

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